Il permesso G, senza le leggende
Il permesso G è l’autorizzazione svizzera per frontalieri. Su di esso circolano molte idee sbagliate — «bisogna abitare a meno di 30 km», «devo farne domanda io» — ecco quindi le regole reali, verificate sulle pagine della SEM.
Le condizioni (cittadini UE/AELS)
- Un datore di lavoro in Svizzera. Il permesso è legato all’attività, non alla tua cittadinanza;
- Un domicilio in uno Stato UE/AELS — dal 2007 non esiste più l’obbligo di zona di frontiera per i cittadini UE/AELS: puoi risiedere a Lione o a Digione;
- Un rientro al domicilio almeno una volta a settimana. È QUESTO il criterio dello status di frontaliere. (Il regime FISCALE tedesco ha inoltre la propria regola dei 60 giorni di mancato rientro — vedi la guida sulle imposte.)
Chi presenta la domanda, e quanto dura
È il datore di lavoro ad avviare
La domanda parte dal datore di lavoro verso l'autorità cantonale (a Ginevra: OCPM; nel Canton Vaud: SPOP). Tu fornisci i documenti — documento d'identità, contratto, fotografia, prova di domicilio.
Cinque anni con un contratto a tempo indeterminato
Validità di cinque anni con un contratto a tempo indeterminato o di dodici mesi e oltre; altrimenti per la durata del contratto (da tre a dodici mesi), prorogabile.
Mobilità inclusa
Il permesso G UE/AELS dà mobilità professionale e geografica: puoi cambiare datore di lavoro o cantone — annunciandolo all'autorità cantonale competente.
Domande frequenti
Il permesso è solo un pezzo del fascicolo. Il Fascicolo Svizzera di Relokea prepara ogni documento — permesso, alloggio, banca — e li verifica uno per uno prima che tu invii qualcosa.
Fonti ufficiali
- SEM — permesso G per frontalieri UE/AELS (consultato il 17/07/2026)
- Cantone di Ginevra — attività dipendente come frontaliere UE/AELS (consultato il 17/07/2026)
- UFAS — telelavoro e assoggettamento alla sicurezza sociale (consultato il 16/07/2026)
Guide correlate: l'hub · impots frontalier · permis suisse lequel cout · frontalier